IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale e' stata conferita al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini delega ad emanare provvedimenti inerenti il pubblico impiego; Visto il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la programmazione triennale delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il comma 2 del predetto art. 39, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione dei criteri e dei parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il comma 20 dello stesso articolo che estende i commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'; Considerato che per l'anno in corso il decreto suindicato deve essere emanato con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998 in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997; Considerato che il rispetto dell'obiettivo programmato di riduzione, quale condizione per procedere alle nuove assunzioni, richiede la rilevazione anche di tutto il personale a tempo indeterminato cessato dal servizio negli anni 1996 e 1997, a qualsiasi titolo, per la conseguente stima delle cessazioni prevedibili alla fine del 1998; Considerato che e' urgente procedere alle valutazioni sopra riferite; Considerato che occorre stabilire criteri di rilevazione che siano di immediata utilizzazione e coerenti con gli sviluppi del sistema informativo unitario del personale delle pubbliche amministrazioni, in corso di attuazione; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1998, il numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici e' rilevato, su basi statistiche, secondo i seguenti criteri: a) la rilevazione riguarda il personale a tempo indeterminato delle Forze armate e dei Corpi di polizia, delle amministrazioni del comparto Ministeri, delle aziende autonome nonche' degli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' alla data del 31 dicembre 1997; b) il dato relativo al 31 dicembre 1997 e' assunto tenendo conto di tutto il personale di ruolo presente nelle suddette amministrazioni alla data considerata, comprese le unita' utilizzate in posizione di comando e fuori ruolo; c) il personale a tempo parziale presente in servizio al 31 dicembre 1997 e' considerato secondo criteri equivalenti computando mediamente una unita' ogni due, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell'orario; d) il personale assunto a tempo determinato in relazione ad esigenze temporanee e straordinarie non e' computabile ai fini del calcolo del personale in servizio. Per detto personale la Ragioneria generale dello Stato rileva, trimestralmente, la spesa impegnata mediante la procedura indicata all'art. 2 per la valutazione del personale in servizio.