IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                          di  concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio  1996, con  il  quale  e' stata  conferita  al Ministro  senza
portafoglio   sen.  prof.   Franco   Bassanini   delega  ad   emanare
provvedimenti inerenti il pubblico impiego;
  Visto il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede la  programmazione triennale  delle assunzioni  da parte
delle pubbliche amministrazioni;
  Visto il comma 2 del predetto art. 39, che affida ad un decreto del
Presidente del  Consiglio dei Ministri,  di concerto con  il Ministro
del   tesoro,  del   bilancio  e   della  programmazione   economica,
l'individuazione dei criteri  e dei parametri per  la valutazione, su
basi statistiche  omogenee, del numero complessivo  dei dipendenti in
servizio  nelle amministrazioni  dello  Stato,  anche ad  ordinamento
autonomo;
  Visto il comma 20  dello stesso articolo che estende i  commi 2 e 3
anche agli enti  pubblici non economici con organico  superiore a 200
unita';
  Considerato  che per  l'anno in  corso il  decreto suindicato  deve
essere  emanato  con  l'obiettivo  della  riduzione  complessiva  del
personale in  servizio alla data del  31 dicembre 1998 in  misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio
al 31 dicembre 1997;
  Considerato   che  il   rispetto   dell'obiettivo  programmato   di
riduzione,  quale condizione  per  procedere  alle nuove  assunzioni,
richiede  la  rilevazione  anche  di   tutto  il  personale  a  tempo
indeterminato  cessato  dal  servizio  negli  anni  1996  e  1997,  a
qualsiasi  titolo,   per  la   conseguente  stima   delle  cessazioni
prevedibili alla fine del 1998;
  Considerato  che  e'  urgente   procedere  alle  valutazioni  sopra
riferite;
  Considerato che occorre stabilire  criteri di rilevazione che siano
di immediata  utilizzazione e coerenti  con gli sviluppi  del sistema
informativo unitario  del personale delle  pubbliche amministrazioni,
in corso di attuazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno 1998,  il numero complessivo dei  dipendenti in servizio
nelle  amministrazioni dello  Stato, anche  ad ordinamento  autonomo,
nonche'  degli  enti pubblici  non  economici  e' rilevato,  su  basi
statistiche, secondo i seguenti criteri:
  a) la rilevazione riguarda il personale a tempo indeterminato delle
Forze  armate  e dei  Corpi  di  polizia, delle  amministrazioni  del
comparto  Ministeri,  delle  aziende   autonome  nonche'  degli  enti
pubblici non economici con organico  superiore a 200 unita' alla data
del 31 dicembre 1997;
  b) il dato relativo al 31 dicembre 1997 e' assunto tenendo conto di
tutto il  personale di ruolo presente  nelle suddette amministrazioni
alla data considerata, comprese le  unita' utilizzate in posizione di
comando e fuori ruolo;
  c)  il  personale a  tempo  parziale  presente  in servizio  al  31
dicembre 1997  e' considerato secondo criteri  equivalenti computando
mediamente una  unita' ogni due,  a prescindere dalla  percentuale di
riduzione dell'orario;
  d)  il  personale  assunto  a tempo  determinato  in  relazione  ad
esigenze temporanee  e straordinarie non  e' computabile ai  fini del
calcolo del personale in servizio.  Per detto personale la Ragioneria
generale  dello Stato  rileva,  trimestralmente,  la spesa  impegnata
mediante  la procedura  indicata all'art.  2 per  la valutazione  del
personale in servizio.